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Regolamenti

1^ Legge Funghi REGIONE CALABRIA

Vedi anche successiva variazione con Legge Regionale del 2009.

LEGGE REGIONALE n. 30 del 26 novembre 2001
Norme per la regolamentazione della raccolta e commercializzazione dei funghi spontanei epigei freschi e conservati.

 

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

 

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

 

la seguente legge:

 

Art. 1

Finalità

 

1. Per il raggiungimento delle finalità generali di tutela ambientale e di prevenzione della salute pubblica la presente legge detta norme per la difesa della flora spontanea e regolamenta la raccolta, la commercializzazione dei funghi spontanei epigei freschi e conservati nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalla legge 23 agosto 1993, n. 352, «Norme quadro in materia di raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati» e dal DPR 14 luglio 1995, n. 376, «Regolamento concernente la disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati».

 

Art. 2

Disposizioni e divieti

 

1. Ai fini della salvaguardia dell’ambiente vigono le seguenti disposizioni:

 

a) è vietato danneggiare e distruggere la flora fungina, indipendentemente dalle caratteristiche di commestibilità e velenosità della stessa e la flora spontanea di rilevante interesse fioristico, ecologico e monumentale;

 

b) nella raccolta dei funghi commestibili vanno osservate le norme di cui ai successivi articoli 3, 4 e 5;

 

c) è vietato raccogliere, asportare, danneggiare, detenere anche in parte, nonché commerciare sia allo stato fresco che secco la flora spontanea a protezione assoluta di cui all’Allegato A);

 

d) è altresì vietato ogni intervento che non abbia carattere di urgenza e non sia finalizzato alla tutela e alla conservazione dei biotopi, di cui all’allegato B);

 

e) per ragioni di carattere ecologico e sanitario è vietata la raccolta dell’Amanita Caesarea allo stato di ovulo chiuso.

 

Art. 3

Raccolta dei funghi

 

1. È consentita la raccolta di funghi (corpi fruttiferi) maturi, individuati con provvedimento della Giunta regionale su proposta, per ciascuna specie, del Comitato di cui al successivo articolo 10.

 

2. È consentita la raccolta di funghi non commestibili solo per scopi didattici e scientifici.

 

3. La raccolta dei funghi è consentita entro il limite massimo previsto dall’articolo 4, comma 1 della legge 23 agosto 1993, n. 352. Tuttavia, la Regione, sentito il comitato di cui all’articolo 10 della presente legge, può prevedere una deroga fino a dieci chilogrammi, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 3, comma 1° della citata legge n. 352. Per coloro che effettuano la raccolta al fine di integrare il loro reddito, non vi sono vincoli quantitativi. Tale agevolazione si applica alle seguenti categorie:

 

a) coltivatori diretti e conduttori a qualsiasi titolo;

 

b) utenti di beni di uso civico e di proprietà collettive;

 

c) soci di cooperative agricolo-forestali.

 

4. La raccolta dei funghi è consentita solo nelle ore diurne. All’interno delle aziende faunistico-venatorie e delle aziende agroturistiche venatorie la raccolta dei funghi è consentita nei soli giorni di silenzio venatorio.

5. La raccolta è riservata ai possessori di apposita tessera nominativa regionale di cui al successivo articolo 5, comma 1. 3-12-2001.

 

6. Su segnalazione del Comitato tecnico di cui al seguente articolo 10, la Giunta regionale, su proposta dell’Assessore regionale all’agricoltura dispone la sospensione della raccolta dei funghi nelle aree in cui si manifestino situazioni di rischio ambientale. In tal caso il divieto di raccolta è reso pubblico ed esecutivo dalla Regione con opportuna cartellonistica posta in modo visibile nelle aree a rischio.

 

Art. 4

Modalità di raccolta

 

1. Nella raccolta dei funghi è fatto divieto di usare uncini, rastrelli o qualsiasi altro strumento che possa danneggiare il micelio fungino o l’apparato radicale della vegetazione.

 

2. È fatto obbligo ai cercatori di pulire i funghi sommariamente sul posto e di usare, per il trasporto, contenitori forati rigidi che permettano la diffusione delle spore e la giusta conservazione del corpo fruttifero.

 

3. È vietato l’uso di buste e contenitori di plastica o di altri contenitori non fessurati o non rigidi, al fine di consentire la conservazione di tutte le caratteristiche morfologiche per la sicura determinazione della specie del fungo (carpoforo).

 

4. È vietata la distruzione volontaria dei carpofori fungini di qualsiasi specie.

 

Art. 5

Tessera regionale di autorizzazione

 

1. La raccolta dei funghi epigei spontanei, ad esclusione dei soggetti titolari di diritti personali o reali di godimento sui terreni è subordinata al possesso della relativa tessera nominativa regionale prevista nelle seguenti tipologie e caratteristiche:

 

a) tessera professionale: rilasciata a coloro che hanno conseguito attestato di superamento di apposito corso, di cui al successivo comma 5; il costo della tessera è fissato in lire 50.000 annuali (euro 25,82). Ai possessori di tessera professionale è consentita la raccolta dei funghi a fini economici nei termini previsti dall’articolo 3, comma 2° della legge 23 agosto 1993, n. 352;

 

b) tessera amatoriale: liberamente acquistabile presso i Comuni e le Comunità montane; il costo della tessera con validità annuale è fissato in lire 20.000 (euro 10,329), ridotte del 50 per cento se rilasciata a giovani di età inferiore ai 18 anni;

 

c) tessera per raccolta a fini scientifici: rilasciata dalla Regione, a seguito di formale richiesta, a soggetti pubblici e privati per la raccolta di qualsiasi specie fungina per comprovati motivi di studi e ricerche o in occasione di mostre, seminari ed altre manifestazioni aventi carattere scientifico.

 

2. Il possesso della tessera di cui al precedente comma 1 consente la raccolta nell’ambito del territorio regionale.

 

3. Gli introiti derivanti dal rilascio delle autorizzazioni all’esercizio della raccolta con tessera professionale ed amatoriale, sono ripartiti secondo i seguenti parametri:

 

a) il 25 per cento dell’intero montante alla Regione per le spese di istituto e per la predisposizione dei modelli delle tessere micologiche;

 

b) il 25 per cento dell’intero montante alle associazioni micologiche iscritte all’albo regionale da ripartire tra le stesse in misura proporzionale al numero dei loro iscritti;

 

c) il rimanente 50 per cento del montante alle Province che li destinano ai Comuni ed alle Comunità montane per l’organizzazione dei corsi didattici ed il potenziamento dei servizi che sono tenute a fornire, secondo il numero di tessere micologiche valide ed attive sul territorio di competenza.

 

4. La tessera professionale viene rilasciata, su apposito modello predisposto dal Comitato di cui all’articolo 10, su istanza prodotta al Presidente della Provincia per il tramite del Comune di residenza a seguito della frequenza di un corso il cui esame finale è teso ad accertare la conoscenza dell’ambiente, delle specie e della flora fungina, nonché della normativa vigente in materia.

 

5. Le Province, i Comuni, le Comunità Montane, le Associazioni micologiche iscritte all’albo regionale di cui al successivo art. 6, avvalendosi dell’Ispettorato Micologico dell’ASL competente per territorio, di cui al successivo art. 12, promuovono l’organizzazione e lo svolgimento di corsi didattici il cui superamento è condizione necessaria per l’abilitazione alla titolarità della tessera professionale.

 

Art. 6

Associazioni micologiche - Albo regionale

 

1. È istituito l’Albo delle associazioni micologiche aventi sede nella Regione Calabria.

 

2. La tenuta dell’Albo è affidata all’Assessorato regionale all’Agricoltura secondo le norme e modalità contenute in apposito provvedimento adottato dal Presidente della Giunta regionale, sentito il parere del Comitato regionale di cui all’articolo 10.

 

3. Sono iscritte, su istanza al Presidente della Giunta regionale le Associazioni micologiche, senza fini di lucro, costituite con atto pubblico, in possesso dei seguenti requisiti:

 

a) finalità formative, tecniche e ricreative e qualificate referenze scientifiche;

 

b) ordinamento stabile e democratico nel territorio della Regione Calabria;

 

c) impegno a tutela degli ecosistemi naturalistici.

 

4. All’Albo regionale delle Associazioni micologiche è iscritta d’ufficio la Confederazione micologica calabrese, purché in possesso dei requisiti di cui al precedente comma.

 

5. Le Associazioni iscritte all’Albo regionale ai fini della presente legge, cooperano con le Province nelle operazioni di sorveglianza e controllo mediante Guardie giurate volontarie.

 

6. Le associazioni cooperano con le Province anche nella formazione professionale dei soggetti richiedenti la tessera professionale.

 

Art. 7

Commercializzazione dei funghi

 

1. I funghi epigei spontanei freschi posti in commercio, devono essere:

 

a) suddivisi per specie e con l’indicazione della provenienza;

 

b) contenuti in cassette od in altri imballaggi tali da consentire una sufficiente aerazione;

 

c) disposti in singolo strato e non pressati;

 

d) integri al fine di conservare tutte le caratteristiche morfologiche che ne consentono la sicura determinazione della specie;

 

e) freschi, sani, in buono stato di conservazione e non invasi da muffe e parassiti.

 

2. È ammessa esclusivamente la vendita di funghi epigei spontanei freschi inclusi nell’elenco delle specie di cui allegato 1 del DPR 14/7/95, n. 376 e successive modificazioni ed integrazioni, o appartenenti ad altre specie commestibili riconosciute idonee alla commercializzazione in ambito locale dalla Giunta regionale con apposito atto deliberativo, ai sensi dell’art. 4, comma 2, del sopra citato DPR n. 376.

 

3. La vendita dei funghi freschi spontanei raccolti dai possessori di tessera professionale è soggetta alla normativa di cui all’articolo 2 del DPR 14 luglio 1995, n. 376. Ai possessori di tessera amatoriale non è consentita la commercializzazione dei funghi raccolti.

 

4. I funghi spontanei freschi e conservati che vengono posti in vendita, sono sottoposti al controllo da parte dell’Ispettorato micologico, di cui al successivo art. 12, territorialmente competente, che rilascia apposito certificato di commestibilità, dal quale risulti:

 

a) la generalità e la residenza del venditore;

 

b) la specie e la quantità posta in vendita;

 

c) la data di scadenza del prodotto correttamente conservato.

 

Art. 8

Divieti di raccolta

 

1. La raccolta dei funghi epigei è vietata, salva diversa disposizione dei competenti organismi di gestione:

 

a) nelle riserve naturali integrali;

 

b) nelle aree individuate dalla Giunta regionale con specifico provvedimento per particolari motivi selvicolturali;

 

c) in aree di particolare valore naturalistico e scientifico, individuate dalla Giunta regionale su proposta del Comitato di cui all’articolo 10.

 

2. Nei territori ricadenti nelle aree protette regionali, la raccolta dei funghi, nelle zone individuate dallo strumento di pianificazione ambientale, è autorizzata dai relativi enti gestori.

 

3. È vietato raccogliere funghi nelle aree urbane e perturbane destinate a verde pubblico.

 

Art. 9

Limitazioni

 

1. La Giunta regionale dispone limitazioni temporali alla raccolta dei funghi nelle zone in cui possono manifestarsi nell’ecosistema sfavorevoli modificazioni dei fattori biotici ed abiotici che regolano la reciprocità dei rapporti fra micelio fungino e radici della vegetazione.

 

2. Il Comitato tecnico di cui all’articolo 10 può chiedere alla Giunta regionale di vietare, per limitati periodi di tempo, la raccolta di una o più specie fungine dichiarate in pericolo di estinzione.

 

3. La raccolta dello strame o del terriccio (lettiera) nei boschi è consentita previa autorizzazione rilasciata dall’Assessorato all’Agricoltura e non può essere ripetuta sullo steso terreno prima di un quinquennio.

 

Art. 10

Comitato tecnico

 

1. È istituito il Comitato tecnico per la difesa del patrimonio naturalistico e fungino della Calabria.

 

2. Il Comitato ha autonoma potestà di indagine e di proposta nella materia oggetto della presente legge e in riferimento alle norme stabilite dalla legge 23 agosto 1993 n. 352 e del DPR 14 luglio 1995 n. 376.

 

3. Il Comitato tecnico è composto da:

 

a) un Dirigente regionale delegato dall’Assessorato regionale all’Agricoltura;

 

b) un Dirigente regionale delegato dall’Assessorato regionale alle Foreste;

 

c) un Dirigente regionale delegato dall’Assessorato regionale all’Ambiente;

 

d) un Dirigente regionale delegato dall’Assessorato regionale alla Sanità;

 

e) un rappresentante designato dalle Associazioni micologiche iscritte all’Albo regionale;

 

f) un rappresentante dell’Orto botanico dell’Università;

 

g) un rappresentante del Corpo forestale dello Stato;

 

h) il Presidente della confederazione micologica calabrese o suo delegato;

 

i) il Presidente dell’UNCEM o suo delegato;

 

j) un rappresentante della facoltà di Scienze agrarie e forestali; funge da segretario un funzionario dell’Assessorato all’Agricoltura.

4. Il Comitato è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale, su proposta dell’Assessore all’Agricoltura.

 

5. Ai componenti il Comitato è riconosciuto il rimborso spese e un gettone di presenza fissato in lire 100.000 (euro 51,64) per ogni seduta.

 

Art. 11

Ricerca Scientifica e Corsi di formazione

 

1. La Regione promuove iniziative finalizzate a favorire l’acquisizione di dati a scopi didattici e scientifici finanziando appositi progetti di ricerca.

 

2. La Regione promuove, altresì, corsi di formazione professionale in materia micologica, convegni di studio e iniziative tendenti ad approfondire la conservazione e la tutela ambientale in relazione alla raccolta dei funghi epigei, nonché alla tutela della flora fungina.

 

Art. 12

Ispettorati Micologici

 

1. Ciascuna ASL, entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge, istituisce un unico Ispettorato Micologico, strutturato in uno o più centri di controllo micologico, avvalendosi di proprio personale con adeguata formazione in uricotossicologia.

 

2. Il personale di cui al comma precedente deve preferibilmente essere in possesso dell’attestato di micologo rilasciato ai sensi del decreto Ministro della Sanità 29/1/96, n. 686, ovvero aver superato apposito corso di formazione.

 

3. I compiti dell’Ispettorato Micologico tramite i centri di controllo sono prevalentemente i seguenti:

 

1) servizio di controllo micologico dei funghi raccolti;

 

2) servizio di supervisione organizzativa dei corsi e degli esami per il rilascio dell’attestato per il conseguimento della tessera professionale;

 

3) servizio di controllo dei funghi spontanei conservati che vengono commercializzati.

 

Art. 13

Vigilanza

 

1. La vigilanza sull’applicazione della presente legge è affidata agli Agenti del Corpo forestale dello Stato, ai Nuclei antisofisticazione e Sanità dell’Arma dei Carabinieri, alle Guardie giurate micologiche volontarie nominate dal Prefetto su indicazione delle Associazioni micologiche iscritte all’Albo regionale, alle Guardie ecologiche, alle Guardie venatorie provinciali, agli Organi di polizia urbana e rurale, ai Vigili sanitari delle ASL, alle Guardie giurate campestri, agli Agenti di custodia dei consorzi forestali e delle Aziende speciali.

 

2. Le Guardie giurate dovranno rispondere ai requisiti determinati dall’articolo 138 del Testo Unico della Legge di Pubblica Sicurezza, approvato con Regio Decreto 19/6/1931 n. 773, e prestare giuramento davanti al Prefetto.

 

3. Nelle aree protette nazionali e regionali la vigilanza è svolta con il coordinamento degli Enti di gestione.

 

Art. 14

Sanzioni

 

1. La violazione delle norme recate dalla presente legge comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una sanzione pecuniaria da un minimo di lire 100.000 (pari ad Euro 51,64) ad un massimo di lire 1.000.000 (pari ad Euro 516,46) e la confisca dei funghi raccolti, fatta salva la facoltà di dimostrarne la legittima provenienza, nonché il ritiro immediato dell’autorizzazione alla raccolta per la durata dell’anno in corso, salvo maggiore durata in caso di recidiva.

 

2. La sanzione è determinata con decreto del Presidente della Giunta regionale su proposta del Comitato tecnico di cui al precedente articolo 10.

 

3. Gli introiti derivanti dalle sanzioni amministrative, e da ogni altra somma introitata in dipendenza delle violazioni alla presente legge ed alle norme ad essa correlate spettano alla Regione, la quale li fa confluire nell’istituendo capitolo di bilancio della Regione Calabria finalizzato all’applicazione della presente legge e di cui al successivo articolo 15.

 

4. È fatta salva l’applicazione delle vigenti norme penali qualora le violazioni delle disposizioni contenute nella presente legge costituiscano reato.

 

Art. 15

Norma finanziaria

 

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, si provvede per lire 100.000.000 (euro 51,646) per l’anno 2001 con la disponibilità esistente sul capitolo 7001101 «Fondo corrente per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi che si perfezioneranno dopo l’approvazione del bilancio recanti spese di parte corrente attinenti alle funzioni normali (elenco n. 1)» dello stato di previsione della spesa del bilancio 2001, che viene ridotto del medesimo importo.

 

2. La disponibilità di Bilancio per L. 100.000.000 (euro 51.646) è utilizzata nell’esercizio in corso, ponendone la competenza della spesa a carico del capitolo 5112114 che si istituisce nello stato di previsione della spesa per l’esercizio 2001 con la denominazione «Spesa per la difesa del patrimonio fioristico e regolamentazione della raccolta e commercializzazione dei funghi spontanei epigei freschi e conservati» e lo stanziamento, in termini di competenza e di cassa, di L. 100.000.000 (euro 51.646).

 

Art. 16

Norma finale

 

1. Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge valgono le disposizioni di cui alla legge 23 agosto 1993, n. 352 e al DPR 14 luglio 1995, n. 376.

 

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.

 

È fatto obbligo a chiunque di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.

 

ALLEGATO A)

Specie protette ai sensi dell’art. 2:

 

— Pteridofite: tutte le specie eccetto Pteridum Aquilinum ed Equisetum sp;

— Gimnosperme: Taxus baccata, Pinus Leucodermis;

— Famiglia Cariofillacee: Dianthus, tutte le specie;

— Famiglia Ranunculacee: Aquilegia, tutte le specie; Paeonia, tutte le specie; Thalictrum calabricum;

— Famiglia Grassulacee: Sempervivum tectorum;

— Famiglia Saxifiragacee: Saxifraga, tutte le specie crassulente;

— Famiglia Rutaceae: Dictamnus albus;

— Famiglia Primulacee: Primula palinuri; Soldanella, tutte le specie;

— Famiglia Gentinacee: Gentiana, tutte le specie; Genzianella crispata;

— Famiglia Campanulacee: Campanula, tutte le specie;

— Famiglia Asteracee: Achillea erba-rotta; Achillea rupestris;

— Famiglia Liliaceae: Lilium, tutte le specie;

— Famiglia Asteracee: Achillea erba-rotta; Achillea rupestris;

— Famiglia Liliaceae: Lilium, tutte le specie; Fritillaria, tutte le specie;

— Famiglia Amarillidacee: Panctratium maritinum; Sternbergia, tutte le specie; Galanthus nivalis; narcissus, tutte le specie;

— Famiglia Orchideacee: tutte le specie della famiglia.

 

ALLEGATO B)

Biotopi protetti ai sensi dell’art. 2:

 

1) Valle del fiume Argentino;

2) Litorale tra la foce del fiume Raganello/Foce del Sinni e la strada SS. 106 e il mare: tutte le aree non identificate e non attualmente in coltura sia demaniali, sia private;

3) Valle fiume Rosa (comuni S. Donato di Ninea e San Sosti);

4) Laghi e torbiere della catena costiera con zona di rispetto circostante di 100 mt. (Lago dei due uomini, lago Trifoglietti, lago di Astone, Laghicello, Pantano della Criumenta);

5) Laghi costieri di Lamezia Terme (la Volta);

6) Stazioni diWoodwardia;

7) Biotopi 1/14 segnalati dalla Società Botanica Italiana come da elenco seguente:

1) Bosco Gariglione;

2) Foresta di Basilicò-Gambarie;

3) Foresta del Timpone della Carcara;

4) Bosco al Corvo;

5) Bosco di Arnocampo;

6) Pineta di Cupone;

7) Bosco di Santa Maria;

8) Monte Pollino;

9) Bosco Fallistro;

10) Alto Aspromonte;

11) Isola di Cirella;

12) Isola di Dino;

13) Monti di Orsomarso e Verbicaro;

14) Foce del Neto.

 

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.

 

Catanzaro, lì 26 novembre 2001

 

Il Presidente

Chiaravalloti

 

 

Vedi anche successiva variazione con Legge Regionale del 2009.

 

 


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