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Regolamenti

 

Regolamento concernente criteri e modalità per il rilascio dell'attestato di micologo

Decreto del Ministero della sanità del 29 nov. 1996, n. 686.

 

Il Ministro della Sanità

  Vista la legge 23 agosto 1993,n. 352 concernente norme quadro in materia di raccolta e di commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati;

Visto il decreto del presidente della Repubblica 14 luglio 1995, n. 376, concernente la disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei a freschi e conservati ed in particolare l'articolo 1;

Visto il parere espresso dal consiglio superiore di sanità nella seduta del 17 gennaio 1995;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del consiglio di Stato reso nell'adunanza generale delle 25 luglio 1996;

Ritenuto non necessario aderire al suggerimento del Consiglio di Stato, in merito alla previsione di una procedura semplificata per il rilascio dell'attestato di micologo ai soggetti iscritti negli elenchi dei periti o esperti delle camere di commercio, in quanto le norme transitorie riportate nel decreto mirano a salvaguardare la posizione acquisita da coloro che attualmente svolgono, a diverso titolo, in strutture pubbliche o private attività di riconoscimento e di controllo dei funghi epigei freschi e conservati e non anche lo status di quelli che, pur iscritti in detti elenchi, non svolgono tale attività;

Vista la comunicazione della presidenza del consiglio dei ministri effettuata in data 13 settembre 1996; 

Adotta
Il seguente regolamento:

 

Art. 1

Campo di applicazione

1. Il presente regolamento stabilisce, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto del presidente della Repubblica 14 luglio 1995, n. 376, i criteri per il rilascio dell'attestato di micologo e le relative modalità.

Art. 2.
Attestato di micologo

1. Ai fini del presente regolamento l'attività di riconoscimento e di controllo dei funghi epigei, nell'ambito di strutture pubbliche o private, è svolta dai soggetti in possesso della attestato di micologo rilasciato dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano.
2. Il rilascio della attestato di micologo è subordinato al superamento di un esame finale al quale sono ammessi i candidati che abbiano frequentato almeno il 75% delle ore previste per il corso di cui all'articolo 4.

Art. 3.
Corsi di formazione

1. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano programmano i corsi di formazione per micologo.
2. Gli enti pubblici o privati che intendono organizzare i corsi di formazione per micologo presentano, per l'approvazione, alla regione o alla provincia autonoma territorialmente competente la richiesta della gestione del corso. Essi, in ogni caso, devono disporre almeno di:

a) strutture adeguate per lo svolgimento dell'attività formativa;
b) docenti qualificati e in numero sufficiente.

3. Le materie oggetto dei corsi sono, almeno, quelle riportate nello allegato A.
4. Gli enti pubblici o privati presentano alla regione o alla provincia autonoma territorialmente competente, al termine del corso, una relazione sull'attività svolta, corredata da un elenco dei candidati che hanno superato il corso, nonché dalla dichiarazione conforme al modello riportato nell'allegato B debitamente compilato in ogni sua parte.
5. I corsi gestiti da enti pubblici o privati sono soggetti alla verifica e al controllo delle regioni e delle province autonome, secondo i rispettivi ordinamenti.

Art. 4.
Modalità di partecipazione e di svolgimento dei corsi

1.     Per l'ammissione al corso di micologo è richiesto il possesso del diploma di scuola media superiore.

2.     Il corso con durata minima di 240 ore, di carattere teorico-pratico, si svolge in due sessioni e deve fornire al candidato una specifica preparazione micologica sugli argomenti del programma riportato nello allegato A.

3.     La parte pratica si compone di almeno 120 ore.

4.     Le domande di ammissione al corso da micologo devono essere presentate all'ente organizzatore del corso stesso.

5.     Possono accedere al corso organizzato da una regione o da una provincia autonoma soggetti provenienti da altra regione o provincia autonoma.

6.     Il modello dell'attestato è conforme a quello riportato nell'allegato C.

Art. 5.
Commissione esaminatrice

1.     La commissione esaminatrice per l'esame finale è nominata dalla regione o dalla provincia autonoma territorialmente competente ed è composta da:

a)     un rappresentante della regione o della provincia autonoma, con qualifica di dirigente o di funzionario, con funzioni di presidente;

b)     un responsabile del dipartimento di prevenzione della USL o suo delegato, nel cui ambito territoriale si svolge il corso;

c)      un esperto micologo designato dalla USL nel cui ambito è ubicata la struttura organizzativa;

d)     un docente del corso;

e)     un rappresentante del ministero della sanità o dell'istituto superiore di sanità.

2.     Svolge le funzioni di segretario un dipendente dell'ente organizzatore del corso.

3.     L'esame si articola in una prova scritta e in una prova pratica.

4.     Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano tengono un registro nel quale vengono annotati in ordine numerico progressivo i nominativi dei candidati che hanno conseguito l'attestato di micologo. Tali nominativi, unitamente agli estremi della registrazione, vengono comunicati al ministero della sanità che provvede all'iscrizione in un registro nazionale.

Art. 6.
Norme transitorie

1.     I soggetti che alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono in possesso di un attestato di idoneità a riconoscimento dei funghi epigei, il cui corso di formazione ha avuto una durata non inferiore alle 100 ore, e svolgono funzioni di controllo micologico presso le USL hanno titolo al rilascio dell'attestato di micologo da parte della regione o della provincia autonoma di appartenenza, purché la loro attività sia comprovata da documentazione acquisita agli atti della medesima USL.

2.     Le regioni e le province autonome territorialmente competenti, a seguito di istanza dell'interessato, rilasciano l'attestato di micologo ai soggetti al comma 1, anche dopo le dimissioni o il collocamento a riposo, a condizione che svolgessero funzioni di controllo presso le USL al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento.

3.     I soggetti che alla data di entrata in vigore del presente regolamento non sono in possesso di un attestato di idoneità al riconoscimento dei funghi epigei e svolgono in maniera continuativa da almeno cinque anni, funzioni di controllo micologico presso le USL possono continuare a svolgere la predetta attività, purché la stessa, sia comprovata da documentazione acquisita agli atti della medesima, fino a quando non vengono in possesso della attestato di micologo, da rilasciarsi secondo una procedura stabilita al comma 4.

4.     Le regioni e le province autonome territorialmente competenti, a seguito di distanza dell'interessato, da presentarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, rilasciano l'attestato di micologo ai soggetti cui comma 3, su parere favorevole del direttore generale della USL.

5.     I soggetti che, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, svolgono funzioni di controllo micologico all'interno di imprese di preparazione o di confezionamento di funghi epigei e che non rientrino nella previsione del comma 7 possono continuare a svolgere le predette attività fino a quando non vengano in possesso della attestato di micologo, da ottenersi entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

6.     I soggetti di cui al comma 5 presentano, ai fini del rilascio dell'attestato di micologo, domanda per l'ammissione all'esame finale dei corsi di cui all'articolo 3, in qualità di privatisti.

7.     I soggetti che alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono in possesso di un attestato di idoneità al riconoscimento dei funghi epigei rilasciato da una ente pubblico o privato a seguito di un corso di formazione di durata non inferiore alle 240 ore hanno titolo al rilascio da parte delle regioni o delle province autonome territorialmente competenti dell'attestato di micologo, a seguito di istanza dell'interessato, da presentarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

 

Roma, 29 novembre 1996
il ministro: Bindi
Visto, il consigliere: Flick.
Registrato alla corte dei conti di 7 gennaio 1996.
Registro n. 1 sanità, foglio n. 1

 

Allegato A
(art. 3 comma 3)
PROGRAMMA DEL CORSO DI MICOLOGIA
 

I principali argomenti trattati sono i seguenti:

  • Generalità sui funghi. Nozioni di biologia dei funghi.Tallo e organizzazione cellulare. Riproduzione. 

  • Cicli biologici; ruolo dei funghi in natura. Concetti di ecosistema e di catena alimentare. Equilibri biologici;

  • l'importanza dei funghi nell'economia umana;

  • Parassitismo. Saprofitismo; significato e di importanza delle micorize;

  • riconoscimento delle principale specie arboree della flora italiana;

  • morfologia dei funghi: corpo fruttifero, cappello, gambo, velo, lamelle, tubuli, aculei, pori, carne, spore;

  • classificazione dei funghi. Cenni di sistematica e di nomenclatura;

  • Valore alimentare dei funghi. Pregiudizi popolari sui funghi. Le specie di funghi ammessi e alla vendita. Cenni sulla coltivazione dei funghi;

  • inattivazione delle tossine dei funghi;

  • raccolta e commercializzazione dei funghi;

  • legislazione sanitaria, sulla raccolta, trasformazione, commercializzazione e vendita dei funghi.

Elenco Nazionale dei Micologi  aggiornato al 31-12-2014.

 

 

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