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Regolamenti

Funghi commerciabili in Sicilia
Funghi ammessi alla raccolta

Dopo l'iter burocratico è stata convertita in Legge la proposta di modifica che consente la raccolta di tutte le specie di funghi epigei, in Sicilia:

In un incontro tenutosi lunedì 01 ottobre 2014 a Palermo, su invito dell'Assessorato Territorio ed Ambiente, Comando del Corpo Forestale Sicilia, presenti le maggiori Associazioni Micologiche siciliane, è stato presentato per un parere il testo del Decreto che abroga il  D.P.Reg. 693 del 04 agosto 2009  e di fatto liberalizza le specie di funghi epigei ammessi alla raccolta in Sicilia, così come avviene in tutta Italia. Naturalmente tutti i raccoglitori devono essere muniti di tesserino. Per la commercializzazione ci si atterrà alla lista di cui all' Allegato “I”  del DPR  376/95  integrata con alcune specie autoctone regionali, espressamente indicate.

 

14-10-2016  -  GAZZETTA  UFFICIALE  DELLA  REGIONE  SICILIANA  -  PARTE  I   n.  44

LEGGI DECRETI PRESIDENZIALI

 

DECRETO  PRESIDENZIALE  8  settembre 2016.

Modifica del decreto presidenziale 4 agosto 2009, n. 693, relativo all’elenco delle specie fungine per le quali è consentita la commercializzazione e limitazioni nella raccolta nella Regione siciliana.

 IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;

Viste  le leggi regionali 29 dicembre 1962, n. 28 e 10aprile 1978, n. 2;

Visto il T.U. delle leggi sull’ordinamento del Governo e dell’Amministrazione della Regione siciliana, approvato con D.P.Reg.S. 26 febbraio 1979, n.  70;

Vista la legge 23 agosto 1993, n. 352 “Norme quadro in materia di raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati”;

Visto l’art. 4, comma 2, del D.P.R. 14 luglio 1995, n. 376 “Regolamento concernente la disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati”;

Vista la legge regionale 1 febbraio 2006, n. 3 “Disciplina della raccolta, commercializzazione, e valorizzazione dei funghi epigei spontanei”;

Vista la direttiva dell’Assessore pro tempore per l’agricoltura e le foreste 14 giugno 2007, che dispone in ordine   a: “Modalità e criteri per il rilascio del tesserino per la raccolta dei funghi epigei spontanei - Legge regionale 1 febbraio 2006, n. 3 ed in particolare art.    2”;

Vista la nota n. 112211/GAB/3A del 4 dicembre 2008 dell’ufficio di Gabinetto dell’Assessorato  AA.FF.  con  la quale viene precisato che il servizio 5 Tutela del Dipartimento regionale delle foreste è stato individuato come struttura per l’attuazione di ogni iniziativa finalizzata a  dare compimento alla legge regionale 1 febbraio 2006, n.     3 ed alla direttiva assessoriale del 14 giugno   2007;

Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, con la quale è stata modificata la struttura organizzativa dell’intera Amministrazione regionale ed ha, altresì, attribuito all’ex Dipartimento regionale foreste, incardinato presso l’Assessorato dell’agricoltura e delle foreste, la nuova denominazione di “Comando del Corpo forestale  adesso  facente capo all’Assessorato regionale del territorio  dell’ambiente;

Visto il D.P.Reg. n. 693 del 4 agosto 2009, con il quale è stato modificato l’elenco delle specie fungine per le quali è consentita la raccolta e la commercializzazione nella Regione Sicilia di cui D.P.Reg. 19 novembre 2007;

Vista la nota del Ministero della salute DGISAN 0010376-P28 MARZO 2012 “Note discendenti dal vaglio del D.P.Reg. 4 agosto 2009 - Modifiche dell’elenco delle specie fungine per le quali è consentita la raccolta e la commercializzazione nella Regione Sicilia di cui al D.P.Reg. 19 novembre 2007”, con la quale il Ministero chiede alla Regione siciliana di voler provvedere a scorporare la fase della raccolta rispetto a quella della commercializzazione. Evidenziando che l’elenco di specie riguarda solo quelle ammesse alla vendita, come previsto dalla norma nazionale;

Visto il verbale della seduta del 5 dicembre 2012, durante la quale l’Assessorato regionale della salute, unitamente al Comando del Corpo forestale ha condiviso l’indirizzo per un elenco unico di commercializzazione come previsto dall’allegato I del D.P.R. n. 376/95;

Visto il verbale della seduta del 18 dicembre 2013 durante  la  quale  le  associazioni  micologiche    siciliane

maggiormente rappresentative hanno condiviso l’indirizzo di cui al punto precedente;

Visto l’esito del seduta dell’1 ottobre 2014, in cui le associazioni micologiche siciliane maggiormente rappresentative, convocate in audizione, a conclusione dell’iter di modifica del D.P.Reg. n. 693/2009, avviato dal Comando del Corpo forestale, hanno preso visione del contenuto del presente decreto;

Ritenuto necessario adottare l’elenco unico di commercializzazione come previsto dall’allegato I del D.P.R. n. 376/95, con l’integrazione delle specie fungine peculiari del territorio regionale riconosciute commestibili e già incluse nel D.P.Reg. n. 693/2009;

 Decreta: Art. 1

Per quanto previsto dal D.P.R. 14 luglio 1995, n. 376 “Regolamento concernente la disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati”, è consentita in Sicilia la commercializzazione delle specie di funghi freschi spontanei e coltivati, elencate nell’allegato "I"  (vedi sotto n.d.r.) del summenzionato decreto, con le integrazioni delle specie autoctone regionali di seguito elencate:

1.   Agaricus augustus Fr.

2.   Agaricus urinascens (Jul. Schaff. & F.H. Moller) Sing.

3.   Fistulina hepatica (Schaeff. Fr.) Fr.

4.   Hygrophorus russula (Schaeff.: Fr.) Quél.

5.   Lyophyllum decastes (Fr.: Fr.) Singer  s.l.

6.   Macrolepiota mastoidea (Fr.: Fr.) Singer

7.   Pleurotus nebrodensis (Inzenga) Quél.

8.   Russula virescens (Schaeff.) Fr.

9.   Russula cyanoxantha (Schaeff.) Fr.

10.  Russula aurea Pers.

Art. 2

È vietata a chiunque la raccolta di esemplari con diametro del cappello inferiore a 3 cm. (tre centimetri) delle seguenti specie: Amanita caesarea, Boleti del gruppo edulis (Boletus aestivalis, Boletus aereus, Boletus pinophilus), Calocybe gambosa, Cantharelus cibarius (gallinaccio), Pleurotus Nebrodensis (Fungo di basilisco) e per l’Amanita caesarea anche la raccolta allo stato di ovulo.

Art. 3

Con successivi provvedimenti dell’on. Presidente della Regione, potranno essere inseriti nuove specie fungine nell’elenco di cui all’allegato I del D.P.R.  n.    376/95.

Art. 4

Il presente decreto sarà trasmesso al Ministero della salute per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana; lo stesso sarà pubblicato, inoltre, nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

A far data dalla prima pubblicazione del presente decreto è abrogato il D.P.Reg. n. 693 del 4 agosto 2009  (vedi sotto n.d.r.) e ogni altra disposizione in contrasto con il presente atto.

Palermo, 8 settembre 2016.

per il Presidente della Regione: LO  BELLO

 

Elenco delle specie commerciabili in Italia

Allegato "I": Elenco delle specie commercializzabili   Art. 4 Comma 1, DPR 376/1995

Agaricus arvensis  

Agaricus bisporus -

Agaricus bitorquis -

Agaricus campestris;

Agaricus hortensis (Agaricus bisporus var. albidus) - 

Agrocybe aegerita (Pholiota aegerita o Piopparello) -

Amanita caesarea -

Armillaria mellea (chiodino) -

Auricularia auricola judae -

Boletus aereus -

Boletus appendiculatus -

Boletus badius (Xerocomus badius) -

Boletus edulis -

Boletus granulatus (Suillus granulatus) -

Boletus impolitus -

Boletus luteus (Suillus luteus) -

Boletus pinicola (Boletus pinophylus) -

Boletus regius -

Boletus reticulatus (Boletus aestivalis)

Boletus rufa (Leccinum aurantiacum) -

Boletus scabra (Leccinum scabrum) - 

Cantharellus (tutte le specie escluse subcibarius, tubaeformis var. lutescens e muscigenus) -

Clitocybe geotropa -

Clitocybe gigantea -

Craterellus cornucopiodes -

Hydnum repandum -

Lactarius deliciosus -

Leccinum (tutte le specie) -

Lentinus edodes

Macrolepiota procera -

Marasmius oreades -

Morchella (tutte le specie) -

Pholiota mutabilis -

Pholiota nameko mutabilis -

Pleurotus cornucopiae -

Pleurotus eryngii -

Pleurotus ostreatus -

Tricholoma columbetta -

Tricholoma georgii (Calocybe gambosa) -

Tricholoma imbricatum -

Tricholoma portentosum -

Tricholoma terreum -

Volvariella esculenta -

Volvariella volvacea -

Stropharia rugosoannulata.

 

In Sicilia le sopraindicate specie sono integrate con le seguenti (DPR 08-9-2016):

 

1.   Agaricus augustus Fr.

2.   Agaricus urinascens (Jul. Schaff. & F.H. Moller) Sing.

3.   Fistulina hepatica (Schaeff. Fr.) Fr.

4.   Hygrophorus russula (Schaeff.: Fr.) Quél.

5.   Lyophyllum decastes (Fr.: Fr.) Singer  s.l.

6.   Macrolepiota mastoidea (Fr.: Fr.) Singer

7.   Pleurotus nebrodensis (Inzenga) Quél.

8.   Russula virescens (Schaeff.) Fr.

9.   Russula cyanoxantha (Schaeff.) Fr.

10.  Russula aurea Pers.

 

Allegato "II" :  Funghi conservati

Art. 9 Comma 9, DPR 376 1995

 

Agaricus arvensis  

Agaricus bisporus -

Agaricus campestris;

Agaricus hortensis (Agaricus bisporus var. albidus)

Agrocybe aegerita (Pholiota aegerita)

Amanita caesarea -

Armillaria mellea (chiodino) -

Auricularia auricola judae -

Boletus aereus -

Boletus badius (Xerocomus badius) -

Boletus edulis -

Boletus granulatus (Suillus granulatus) -

Boletus luteus (Suillus luteus) -

Boletus pinicola (Boletus pinophylus)

Boletus reticulatus (Boletus aestivalis) -

Cantharellus (tutte le specie escluse subcibarius, tubaeformis var. lutescens e muscigenus)

Clitocybe geotropa -

Clitocybe gigantea -

Craterellus cornucopiodes -

Hydnum repandum -

Lactarius deliciosus -

Lentinus edodes

Macrolepiota procera -

Marasmius oreades -

Morchella (tutte le specie) -

Pholiota mutabilis -

Pholiota nameko mutabilis -

Pleurotus eryngii -

Pleurotus ostreatus -

Tricholoma columbetta -

Tricholoma georgii (Calocybe gambosa) -

Tricholoma imbricatum -

Tricholoma portentosum -

Tricholoma terreum -

Volvariella esculenta -

Volvariella volvacea -

Stropharia rugosoannulata.

 

Possono altresì essere poste in commercio altre specie riconosciute idonee con successivi decreti regionali o "provenienti da altri paesi, purchè riconosciuti commestibili dalle competenti autorità del Paese di origine" !!!

Va ricordato che nell'elenco figurava anche il Tricholoma equestre che, con apposito decreto, è stato posto tra le specie di cui è vietato il consumo dopo che vi sono stati, in Francia, casi di intossicazioni mortali.

 

DECRETO ABROGATO

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REGIONE SICILIANA

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

Il presente D.P.Reg. è stato abrogato con D.P. 08 settembre 2016 (vedi sopra)


DECRETO PRESIDENZIALE 4 agosto 2009.
Modifica dell'elenco delle specie fungine per le quali è consentita la raccolta e la commercializzazione nella Regione Sicilia di cui al D.P.Reg. 19 novembre 2007.

ABROGATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
 

Visto lo Statuto della Regione;
Viste le leggi regionali 29 dicembre 1962, n. 28 e 10 aprile 1978, n. 2;
Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana, approvato con D.P.Reg. 26 febbraio 1979, n. 70;
Visto il D.P.Reg. 19 novembre 2007, con il quale sono stati individuati, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale dell'1 febbraio 2006, n. 3, le specie fungine per le quali č consentita la raccolta e la commercializzazione nella Regione Sicilia.
Vista la nota n. 92102 del 10 ottobre 2008, con la quale l'ufficio dei gabinetto dell'agricoltura e delle foreste trasmette al dipartimento regionale delle foreste la nota dell'Assessorato della sanitŕ, prot. - DIRS/1/3830 del 30 settembre 2008, che invita, al fine della tutela della salute pubblica, ad apportare modifiche al decreto D.P.Reg. del 19 novembre 2007 escludendo e connotando alcune specie fungine ritenute non commestibili cosě come suggerito dal Ministero della salute con nota n. 2821 del 19 febbraio 2008;
Vista la nota n. 112211/Gab/3A del 4 dicembre 2008 dell'Ufficio di Gabinetto dell'Assessorato dell'agricoltura e delle foreste, con la quale viene precisato che il servizio tutela del dipartimento regionale delle foreste č stato individuato come struttura per l'attuazione di ogni iniziativa finalizzata a dare compimento alla legge regionale 1 febbraio 2006, n. 3 ed alla direttiva assessoriale del 14 giugno 2007;
Vista la nota n. 2305 del 10 dicembre 2008, con la quale il dipartimento regionale delle foreste chiede all'Assessorato della sanitŕ l'istituzione di un tavolo tecnico per l'individuazione di tutte le specie fungine per le quali č consentita la raccolta e la commercializzazione nella Regione Sicilia per la modifica D.P.Reg. del 19 novembre 2007;
Vista la nota n. DIRS/1/566 del 2 febbraio 2009, con la quale l'Assessorato della sanitŕ - dipartimento ispettorato sanitario - servizio 1°, comunica la nomina dei componenti del tavolo tecnico;
Vista la nota n. 642 dell'8 aprile 2009, con la quale viene trasmesso all'Assessorato della sanitŕ per il parere del Ministero della salute, l'elenco definitivo rivisto in sede di tavolo tecnico, delle specie fungine per le quali è consentita la raccolta e la commercializzazione nella Regione Sicilia a modifica del D.P.Reg. del 19 novembre 2007;
Vista la nota n. 0014139-P-12/5/2009 del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, avente per oggetto: "Individuazione delle specie fungine per le quali č consentita la raccolta e la commercializzazione nella Regione Sicilia", con la quale vengono escluse dal sopracitato elenco ulteriori specie fungine;
Ritenuto necessario ai fini della tutela della salute pubblica modificare il D.P.Reg. 19 novembre 2007, per quanto emerso in sede di tavolo tecnico e secondo quanto proposto dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali con la sopracitata nota n. 0014139-P-12/5/2009;

Decreta: 

ABROGATO

Art.  1

Per le finalità indicate in premessa, ferme restando le disposizioni che regolano l'esercizio delle attività all'interno di ogni zona protetta, non in contrasto con la legge regionale 1 febbraio 2006, n. 3, viene così modificato l'elenco delle specie fungine per le quali è consentita la raccolta e la commercializzazione nella Regione Sicilia di cui al D.P.Reg. 19 novembre 2007.

ABROGATO

1.    Agaricus arvensis Schaeff.

2.    Agaricus augustus Fr.

3.    Agaricus bisporus (J.E.  Lange) Imbach

4.    Agaricus bitorquis (Quél.) Sacc.

5.    Agaricus campestris L.: Fr., sensu lato;

6.    Agaricus urinascens (Jul. Schaff. & F.H. Moller) Sing.

7.    Agrocybe aegerita (Brig.) Fayod

8.    Amanita caesarea (Scop.: Fr.) Pers., (escluso allo stadio di ovulo);

9.    Armillaria mellea (Vahl: Fr) P. Kumm., sensu lato;

10. Boletus aereus Bull.: Fr.

11. Boletus aestivalis Paulet: Fr.

12. Boletus appendiculatus Schaeff.

13. Boletus edulis Bull.: Fr.

14. Boletus pinophilus Pilát & Dermek

15. Boletus regius Krombh.

16. Calocybe gambosa (Fr.: Fr.) Donk

17. Cantharellus Adanson: Fr., (tutte le specie);

18. Clitocybe geotropa (Bull.) Quél.

19. Craterellus Pers., (tutte le specie);

20. Fistulina hepatica (Schaeff. Fr.) Fr.

21. Hydnum repandum L.: Fr.,  sensu lato

22. Hygrophorus russula (Schaeff.: Fr.) Quél.

23. Lactarius deliciosus (L.: Fr.) S.F. Gray e la relativa Sezione Dapetes Fries

24. Leccinum S. F. Gray, (tutte le specie)

25. Lentinula edodes (Berk.) Pegler

26. Leucopaxillus giganteus (Sowerby) Singer

27. Lyophyllum decastes (Fr.: Fr.) Singer, sensu lato;

28. Macrolepiota mastoidea (Fr.: Fr.) Singer

29. Macrolepiota procera (Scop.: Fr.) Singer sensu lato

30. Morchella Dill. Ex Pers.: Fr. (tutte le specie);

31. Pholiota nameko (T. Itô) S. Ito & S. Imai

32. Pleurotus cornucopiae (Paulet) Rolland

33. Pleurotus eryngii (D.C.: Fr: ) Singer, sensu lato;

34. Pleurotus nebrodensis (Inzenga) Quél.

35. Pleurotus ostreatus (Jacq.) P. Kumm.

36. Russula aurea Pers.

37. Russula cyanoxantha (Schaeff.) Fr.

38. Russula virescens (Schaeff.) Fr.

39. Stropharia rugosoannulata Farl.

40. Suillus granulatus (L.: Fr.) Roussel

41. Suillus luteus (L.: Fr.) Roussel

42. Tricholoma acerbum (Bull: Fr.) Quél.

43. Tricholoma portentosum (Fr.: Fr.) Quél.

44. Tricholoma terreum (Schaeff.: Fr.) Kummer, sensu lato;

45. Volvariella volvacea (Bull.: Fr.) Singer

46. Xerocomus badius (Fr.: Fr.) Gilbert

47. Xerocomus impolitus (Vacek) Herink.
 

ABROGATO

N.d.R: alcune specie sono intese in "sensu lato", cioè sono comprese anche le forme, le varietà e le specie analoghe separate.

< Art.  2 >

E' vietata a chiunque la raccolta di esemplari con diametro del cappello inferiore a 3 cm. delle seguenti specie: Amanita caesarea, Boleti del gruppo edulis (Boletus aestivalis, Boletus edulis, Boletus aereus e Boletus pinophilus), Calocybe gambosa, Cantharellus cibarius (gallinaccio), Pleurotus Nebrodensis (Fungo di basilisco) e per l'Amanita caesarea anche la raccolta allo stato di ovulo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 4 agosto 2009.

Il presente D.P.Reg. è stato abrogato con D.P. 08 settembre 2016 (vedi sopra)

ABROGATO


Aperte le iscrizioni al corso per il conseguimento dell'attestato per il rilascio del tesserino raccolta funghi epigei

spontanei in Sicilia

Il corso consente di ottenere l'attestato idoneo al rilascio del tesserino raccolta funghi in Sicilia. Come previsto dall’art. 2, comma 5, della legge regionale n. 3/2006 e organizzato secondo il programma unico predisposto dall’Assessorato Regionale dell’Agricoltura e delle Foreste (allegato F).

Ulteriori informazioni alla pagina "Attività", dalla quale è possibile iscriversi al corso.

 

 

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