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Regolamenti

 

Definizioni giuridiche di Bosco

Varie Sentenze sulla tutela di boschi, foreste e zone boschive

 

Definizione giuridica di bosco, ai sensi della tutela imposta dal vincolo della l. n. 431 del 1985, e' quel terreno sul quale esista o venga comunque a costituirsi, per via naturale o artificiale, un popolamento di specie prevalentemente legnose forestali arboree e arbustive che crei un ecosistema tale che la superficie coperta dalle chiome risulti almeno meta' dell'area totale. Il pioppeto che, genericamente, rientra nella categoria della silvicoltura esente da vincoli, quando e' presente in formazioni spontanee e sorge su un'area territoriale già soggetta di per se' a vincoli paesaggistici, può costituire un vero e proprio bosco ripariale; in questo caso, il taglio dei pioppi e' sottoposto al vincolo della legge Galasso, poiché pregiudicherebbe l'ambiente da un punto di vista paesaggistico (estetico) e ambientale (biologico), andando ad incidere sugli elementi costitutivi del paesaggio - ambiente. Pretura Terni, 16 aprile 1996.

   

Definizione di bosco ex artt. 423 e 425 n.. 5 cod. pen.. Ai fini del delitto di cui agli artt. 423 e 425 n.. 5 cod. pen., per " bosco " deve intendersi una superficie di notevole estensione sulla quale crescono, naturalmente o con processo artificiale, alberi o frutici, cedui e non cedui, talché in detto termine vanno ricomprese anche le macchie. Cassazione penale, sez. I, 11 ottobre 1987, n. 742  

 Il "concetto" di bosco deve essere riguardato come patrimonio naturale con una propria individualità, un ecosistema completo, comprendente tutte le componenti quali suolo e sottosuolo, acque superficiali e sotterranee, aria, clima e microclima, formazioni vegetali (non solo alberi di alto fusto, di una o più specie, anche erbe e sottobosco), fauna e microfauna, nelle loro reciproche profonde interrelazioni, e quindi non solo l'aspetto estetico-paesaggistico di più immediata percezione del comune sentimento. Il bosco e' una realtà naturale vivente cioè qualcosa di più di una proiezione estetica. Cassazione penale sez. III, 12 febbraio 1993.  

 

Territorio coperto da bosco - nozione - il bosco ai fini della sottoposizione a vincolo paesaggistico. La nozione di "territorio coperto da bosco" ai fini della sottoposizione a vincolo paesaggistico ai sensi dell'art. 1 lett. g) del D.L. 27 giugno 1985 n. 312, convertito in legge 8 agosto 1985 n. 431, ed ora sostituito dall'art. 146, comma 1 lett g) del D. Lgs 29 ottobre 1999 n. 490, comprende sia il bosco naturale che quello artificiale, atteso che l'eventuale attivita' di esproprio di terreni ed inserimento di piantagioni boschive non incide sulla natura del suolo quale territorio coperto da bosco. Vedi anche: C. Cass. 1999 n. 12108; C. Cass. Pen. 2000 n. 1551; C. Cass. 2000, n. 6871; C. Cass. 2002 n. 6011. Corte di Cassazione, Sez. III del 12/07/2002 (UD.17/05/2002) Sentenza n. 26601.

 

Costituisce bosco ex R.D. 3267-1923 il terreno vincolato a scopi idrogeologici. Secondo quanto previsto dal R.D. 3267-1923, costituisce bosco il terreno vincolato a scopi idrogeologici, nel quale si trovano piante forestali già adulte o in via di accrescimento in numero adeguato, a prescindere dalla densità delle medesime.  Cassazione civile, sez. III, 25 maggio 2000, n. 6871

 

La nozione di "territorio coperto da bosco" ai fini della sottoposizione a vincolo paesaggistico. La nozione di "territorio coperto da bosco", ai fini della sottoposizione a vincolo paesaggistico ai sensi dell'art. 1 lett. g) l. 8 agosto 1985 n. 431, non può assumere una portata riduttiva, così da farvi rientrare solo i boschi in senso naturalistico, ma va intesa anche in senso normativo, perciò con riferimento agli elementi idonei ad individuare il suddetto territorio ricavabile da provvedimenti legislativi, nazionali e regionali, e da atti amministrativi generali e particolari. “La definizione di bosco e foresta deve essere ricavata non solo da elementi di carattere naturalistico ma anche indici normativi, riferendosi a provvedimenti legislativi nazionali e regionali e ad atti amministrativi generali o particolari, così si è espressa la Cassazione penale, sez. III, 24 settembre 1999, n. 12108”. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto la sottoposizione a vincolo paesaggistico anche dell'area limitrofa al bosco, per un'ampiezza di 100 m., secondo quanto in proposito disposto dalla l. reg. Puglia, l'11 maggio 1990 n. 30). Cassazione penale, sez. III, 10 aprile 2000, n. 1551

 

Definizione normativa della nozione di "bosco". In mancanza di una precisa definizione normativa della nozione di "bosco", cui fa riferimento l'art. 1 comma 1 lett. g), d.l. 27 giugno 1985 n. 312, conv. con modificazioni in l. 8 agosto 1985 n. 431, (legge recepita con Decreto Legislativo 29 ottobre 1999, n. 490), e dovendosi comunque escludere che nella detta nozione possa rientrare un piccolo gruppo di alberi ovvero che possano rientrarvi i frutteti (siccome privi di caratteristiche "forestali"), mentre non è richiesto, per converso, che gli alberi debbano essere di alto fusto nè che siano particolarmente fitti (avuto anche riguardo al testo normativo che si riferisce a "territori coperti da foreste o da boschi", da riguardarsi, quindi, come ecosistemi ed entità paesaggistiche comprensive anche di radure e parti rocciose, purché non escludenti una considerazione unitaria dell'insieme), deve ritenersi consentito, quando ciò sia possibile, mutuare la definizione in questione dalla normativa e dagli atti amministrativi regionali. (Nella specie, in applicazione di tale principio, la S.C., nel cassare con rinvio la sentenza di merito che aveva ritenuto come " bosco " l'insieme di tre alberi limitrofi ad una costruzione assunta come abusiva, ha affermato che, trattandosi di fatto accertato nel territorio della regione Sardegna, ben si sarebbe potuto fare riferimento alle indicazioni ricavabili dal piano regionale per la difesa dei boschi dagli incendi nonché dalla relativa circolare esplicativa). Cassazione penale, sez. III, 24 settembre 1999, n. 12108

 

Qualificazione di un’area boscata. Non è dato rinvenire nel tessuto normativo un criterio univoco inteso alla definizione dei parametri ai quali agganciare la qualificazione di un'area come boschiva. In assenza di un criterio vincolante non appare irragionevole la valutazione, sottesa al provvedimento reiettivo impugnato, recepita dall'inventario forestale nazionale, che segnala un rapporto piante - superficie di 455 per ettaro ed un'area di insistenza delle chiome superiore al 20%. Consiglio Stato sez. VI, 15 luglio 1998, n. 1095.

 

Concetto di bosco. Nel concetto di territorio coperto da bosco, cui fa riferimento la legge che tutela le bellezze naturali, rientra non solo la superficie sulla quale insistono i popolamenti arborei, ma anche le aree limitrofe che servono per la salvaguardia e l'ampliamento. (Nella specie, relativa, a rigetto di ricorso con il quale l'imputato, condannato per avere estirpato un bosco ceduo di robinia pseudoacacia di circa 600 mq. in zona soggetta a vincolo paesaggistico senza avere ottenuto l'autorizzazione prevista dall'art. 7 l. 29 giugno 1939 n. 1497, aveva incentrato la sua censura tenendo presente la nozione di "bosco" delineata dalla normativa regionale, la Corte ha osservato che non era consentito adottare, nel caso in esame, la restrittiva nozione di "bosco" contenuta in detta normativa, sicché territorio coperto da bosco non era soltanto l'area di circa 600 mq., da cui l'imputato aveva estirpato le acacie senza autorizzazione, dovendosi, invece, considerare quella complessiva di mq. 700, tanto più che nella zona limitrofa vi era tale vegetazione). Cassazione penale sez. III, 26 marzo 1997, n. 3975.

 

Concetto di territorio coperto da boschi e vincolo paesaggistico. In relazione al concetto di territorio coperto da boschi e foreste, soggetto il vincolo paesaggistico - ambientale sulla base dell'art. 1 D.L. n. 431 del 1985, va ben differenziato il territorio coperto da alberi, che forma pertanto un bosco o una foresta, dal territorio coperto da elementi minori quali arbusti, seppur di notevole rilievo costitutivo e visivo: un albero è una pianta legnosa con fusto perenne ben definito che a pieno sviluppo presenta un asse principale prevalente sulla massa delle ramificazioni, il quale raggiunga un diametro di almeno 5 centimetri ad altezza di petto ed un'altezza di almeno 5 metri mentre i rami si sviluppano in alto sul tronco; sono invece arbusti quelle piante legnose che si presentano ramificate per lo più sin dalla base, nelle quali la massa dei rami predomina sull'asse principale e il fusto primario può non superare in dimensione i fusti secondari sicché la pianta assume un aspetto cespuglioso. Conseguentemente i territori coperti da boschi e foreste ai fini della l. n. 431 del 1985 sono aree formate da soprassuoli di formazioni vegetali di piante soprattutto arboree, ma anche arbustive ed erbacee in equilibrio dinamico evolutivo tra loro in un ecosistema che comprenda in via principale gli alberi di una sola o più specie, e nel contempo gli arbusti, le piante erbacee, la crittogame, le foglie morte e gli altri detriti vegetali ed animali, nonché la fauna e microfauna che trovano condizioni di vita nel territorio boscato stesso. Pretura Terni, 16 aprile 1996.

 

Un territorio coperto da bosco è sottoposto a vincolo "ex lege" - in mancanza della prescritta autorizzazione regionale s'integra il reato di cui all'art. 1 sexies l. n. 431 del 1985. Il sistema di tutela ambientale delineato dalla l. n. 431 del 1985 prevede, per determinate categorie di beni, l'imposizione di un vincolo "ex lege". Pertanto, il piano paesistico regionale non è in grado di costituire o escludere il vincolo ambientale, perché questo deriva direttamente dalla legge. Un territorio coperto da bosco è da ritenere sottoposto a vincolo, ancorché non incluso tra i boschi dal bosco paesistico regionale. L'intervento in tali zone senza la prescritta autorizzazione regionale integra pertanto il reato di cui all'art. 1 sexies l. n. 431 del 1985. L'esistenza del vincolo deve essere esclusa se il bosco risulta incluso come area edificabile nel piano triennale di attuazione del piano regolatore generale vigente prima dell'entrata in vigore della c.d. legge Galasso. Cassazione penale, sez. III, 6 dicembre 1995, n. 4319.

 

Attività di rimboschimento. Legittimamente non è considerata attività di rimboschimento e, in applicazione analogica delle norme sull'apertura di cave, è negata la relativa autorizzazione, nel caso in cui l'attività di rimboschimento venga effettuata mediante terrazzamenti comportanti l'escavazione di ingenti quantitativi di materiale. Consiglio Stato, sez. II, 23 novembre 1994, n. 649.

 

La nozione di territorio coperto da bosco nella legislazione paesaggistica ed in particolare nella legge n. 431 del 1985 ora inserita nel testo del D. Lgs. 1999 n. 490, deve essere ricavata non solo in senso naturalistico ma anche normativo, riferendosi a provvedimenti legislativi, nazionali e regionali, ed ad atti amministrativi generali o particolari, sicché non è possibile adottare, alla luce della "ratio" della legge n. 431 del 1985 (D. Lgs. 1999 n. 490), una concezione quantitativa e restrittiva di bosco, dovendosi includere anche le aree limitrofe che servono per la salvaguardia e l'ampliamento, attesa la significativa differenza tra bosco e territorio coperto da bosco, che implica un elemento tipizzante quella zona. Cassazione penale, sez. III, 09.06.1994, n. 7556.

 

Estensione della definizione di bosco a territori non boscati idonei alla tutela del bosco. L'adozione da parte del legislatore della formula "territori coperti da foreste e boschi", in luogo di quella prevista dal D.M. 1 settembre 1984, che sottoponeva a generalizzato vincolo paesaggistico "i boschi e le foreste", implica il riferimento ad una nozione normativa di bosco che non è circoscritta ai soli terreni boscati, ma ad un elemento tipizzante il territorio che non può essere ricoperto da alberi e può servire per salvaguardare il bosco. Cassazione penale sez. III, 31 marzo 1994.

La funzione e la tutela del bosco. Ai fini della necessità dell'autorizzazione prescritta dall'art. 21 r.d. 16 maggio 1926 n. 1126 per bosco deve intendersi un terreno sul quale insistono una serie di alberi che esplicano l'essenziale funzione di evitare che il terreno stesso possa "con danno pubblico subire denudazioni, perdere stabilità e turbare il regime delle acque" come stabilisce l'art. 1 r.d. 30 dicembre 1923 n. 3267. Consiglio Stato sez.V, 25 ottobre 1989 n. 671.

 

In relazione alla definizione e qualificazione dei "territori coperti da foreste e boschi" rilevanti ai fini dell'applicazione della legge n. 431 del 1985, il territorio boscato deve essere inteso e considerato come un ecosistema completo, e cioè come una formazione vegetale che comprende gli alberi di una sola o più specie, gli arbusti, le piante erbacee, le crittogame, le foglie morte e gli altri detriti vegetali ed animali, nonché la fauna e microfauna che trovano condizioni di vita nel territorio boscato stesso. Riguardo all'estensione, non si può parlare di territorio boscato se la superficie coperta dalle chiome è minore della metà dell'area totale, poiché, in tal caso, più che di territorio boscato dovrà parlarsi di pascolo, di prato, o di altra qualsiasi coltura arborale.

Pretura Amelia 15 ottobre 1986

 

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