Legge 1 Albero per neonatoObbligo per il comune di residenza di porre a dimora un albero per ogni neonato, a seguito della registrazione anagraficaLEGGE 29 GENNAIO 1992, n. 113 la seguente legge: Art. 3 1. I comuni che non dispongano di aree idonee per la messa a dimora delle piante possono fare ricorso, nel quadro della pianificazione urbanistica, all'utilizzazione, mediante concessione, di aree appartenenti al demanio dello Stato, a tal fine eventualmente utilizzando i fondi assegnati annualmente a ciascuna regione ai sensi dell'articolo 4. Tali aree non possono comunque essere successivamente destinate a funzione diversa da quella di verde pubblico. Art. 4 1. Per l'attuazione degli interventi di cui alla presente legge è autorizzata a decorrere dal 1992 la spesa annua di 5 miliardi di lire. Le modalità di ripartizione della predetta somma tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono determinate dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano di cui all'articolo 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400. 2. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 5 miliardi per ciascuno degli anni 1992, 1993 e 1994, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento “Interventi programmatici in agricoltura e nel settore della forestazion 3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 29 gennaio 1992 COSSIGA ANDREOTTI, Presidente del Visto, il Guardasigilli: MARTELLI
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